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Codice di comportamento dei dipendenti e dei componenti il consiglio direttivo

ART. 1 – Disposizioni di carattere generale
ART. 2 – Ambito di applicazione
ART. 3 – Principi generali
ART. 4 – Regali, compensi e altre utilità
ART. 5 – Partecipazione ad associazioni e organizzazioni
ART. 6 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse
ART. 7 – Obbligo di astensione
ART. 8 – Prevenzione della corruzione e tutela del dipendente che segnala illeciti
ART. 9 – Trasparenza e tracciabilità
ART. 10 – Comportamento nei rapporti privati
ART. 11 – Comportamento in servizio
ART. 12 – Rapporti con il pubblico
ART. 13 – Contratti ed altri atti negoziali
ART. 14 – Vigilanza, monitoraggio e attività formative
ART. 15 – Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice
ART. 16 – Disposizioni finali

ART. 1 – Disposizioni di carattere generale

1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato “Codice”, definisce, ai fini dell’articolo
54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona
condotta che i dipendenti ed i Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine Ingegneri della provincia di
Grosseto sono tenuti ad osservare.
2. Per le parti non ulteriormente specificate, si rinvia a quanto previsto dal codice di comportamento dei
dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013, che si applica nella sua interezza.
3. Il presente codice costituisce parte integrante del piano per la prevenzione della corruzione.

ART. 2 – Ambito di applicazione

1. Il Codice si applica a tutto il personale dipendente con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, ed ai Componenti il Consiglio Direttivo
dell’Ordine Ingegneri della provincia di Grosseto
2. Gli obblighi di condotta previsti dal presente Codice si applicano anche, in quanto compatibili, a tutti
i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo, nonché ai
collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore
dell’ente. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle
consulenze, dei beni e dei servizi, l’ente inserisce apposite disposizioni o clausole di risoluzione o
decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice.

ART. 3 – Principi generali

1. Il dipendente ed i Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine Ingegneri della provincia di
Grosseto osservano la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la
propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Il dipendente
ed i Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine Ingegneri della provincia di Grosseto svolgono i
propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della posizione o
dei poteri di cui è titolare.
2. Il dipendente ed i Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine Ingegneri della provincia di
Grosseto rispettano i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività,
trasparenza, equità e ragionevolezza e agiscono in posizione di indipendenza e imparzialità,
astenendosi in caso di conflitto di interessi.
3. Il dipendente ed i Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine Ingegneri della provincia di
Grosseto non usano a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d’ufficio e, nel rispetto della
normativa vigente, non divulgano a terzi informazioni o documenti dell’ente. Evitano situazioni e
comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o
all’immagine dell’ente. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di
interesse generale per le quali sono stati conferiti.
4. Il dipendente ed i Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine Ingegneri della provincia di
Grosseto esercitano i propri compiti orientando l’azione amministrativa alla massima economicità,
efficienza ed efficacia. La gestione di risorse ai fini dello svolgimento delle attività amministrative
deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati,
assicurando il rispetto delle direttive impartite dai competenti organi dell’Ente.
5. Nei rapporti con i destinatari dell’azione propria dell’Ente, il dipendente ed i Componenti il Consiglio
Direttivo dell’Ordine Ingegneri della provincia di Grosseto assicurano la piena parità di trattamento a
parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari
dell’azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine
etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni personali o politiche, appartenenza
a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su
altri fattori.
6. Il dipendente ed i Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine Ingegneri della provincia di
Grosseto dimostrano la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con enti similari e
pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in
qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni adottate
dall’ente in tale ambito.
7. Il dipendente ed i Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine Ingegneri della provincia di
Grosseto si impegnano a contribuire ad iniziative utili alla realizzazione ed al mantenimento di un
ambiente di lavoro favorevole allo sviluppo di relazioni interpersonali basate su principi di rispetto
reciproco, trasparenza e correttezza.

ART. 4 – Regali, compensi e altre utilità

1. Il dipendente ed i Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine Ingegneri della provincia di
Grosseto non chiedono, né sollecitano, per sé o per altri, regali o altre utilità.
2. Il dipendente ed i Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine Ingegneri della provincia di
Grosseto non accettano, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore
effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e nell’ambito delle
consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca
reato, non chiedono, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di
corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre
benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere
chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell’ufficio ricoperto.
3. Il dipendente ed i Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine Ingegneri della provincia di
Grosseto non accettano, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente,
regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore. Il dipendente ed i Componenti il Consiglio
Direttivo dell’Ordine Ingegneri della provincia di Grosseto non offrono, direttamente o indirettamente,
regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d’uso di modico valore.
4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello
stesso dipendente o dei Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine Ingegneri della provincia di
Grosseto cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell’Ente per la restituzione o
per essere devoluti a fini istituzionali, o anche di solidarietà o beneficenza. A tal fine, il dipendente ed i
Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine Ingegneri della provincia di Grosseto segnalano tale
eventualità al Responsabile per la prevenzione della corruzione, per l’attivazione della procedura di
restituzione o devoluzione ai fini di solidarietà o beneficenza.
5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore
non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto e quale valore economico
complessivo raggiungibile nell’arco dell’anno.
6. Il dipendente ed i Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine Ingegneri della provincia di
Grosseto non accettano incarichi di collaborazione o di consulenza, comunque denominati, da soggetti
privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in
decisioni o attività inerenti alla struttura di appartenenza. Tale divieto sussiste anche nel caso in cui
l’incarico abbia carattere di gratuità.
7. Al fine di preservare il prestigio e l’imparzialità dell’ente, il Responsabile per la prevenzione della
corruzione vigila sull’osservanza e corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

ART. 5 – Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente ed i Componenti il
Consiglio Direttivo dell’Ordine Ingegneri della provincia di Grosseto comunicano tempestivamente al
Responsabile per la prevenzione della corruzione la propria adesione o appartenenza ad associazioni od
organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano
interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio. Il presente comma non si applica all’adesione a
partiti politici o a sindacati.
2. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione assicura il rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di tutela della privacy e trattamento dei dati personali in relazione alle
comunicazioni ricevute.
3. In fase di prima applicazione del presente Codice, qualora l’adesione sia preesistente, la
comunicazione deve avvenire non oltre 30 giorni dall’approvazione del Codice; successivamente, entro
15 giorni da quando si determina lo stato di potenziale interferenza.
4. Se l’appartenenza o l’adesione ad una associazione o organizzazione interferisce con lo svolgimento
delle attività dell’ufficio in cui il dipendente ed i Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine Ingegneri
della provincia di Grosseto operano o dell’ente, si applicano le disposizioni sull’obbligo di astensione di
cui all’articolo 7 del presente Codice.
5. Se le disposizioni sull’obbligo di astensione non sono sufficienti a superare le interferenze di cui al
comma 4, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, assicurando il rispetto di quanto previsto
dalla normativa vigente in materia di tutela della privacy e trattamento dei dati personali, riferisce al
Presidente e al Consiglio per le determinazioni da parte degli organi competenti.
6. Il dipendente ed i Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine Ingegneri della provincia di
Grosseto non costringono altri dipendenti ad aderire ad associazioni o organizzazioni, né pone in essere
forme di sollecitazione o esercita pressioni a tal fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di
carriera.

ART. 6 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti in leggi o regolamenti, il dipendente ed i
Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine Ingegneri della provincia di Grosseto, all’atto
dell’assegnazione ad un ufficio dell’Ente, comunicano per iscritto al Responsabile per la prevenzione
della corruzione tutti i rapporti, anche per interposta persona, di collaborazione o consulenza,
comunque denominati, con soggetti pubblici o privati, in qualunque modo retribuiti, o a titolo gratuito,
che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

  1.  se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o i conviventi,
    abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di
    collaborazione;
  2. se tali rapporti di collaborazione o consulenza siano intercorsi o intercorrano con soggetti che
    abbiano interessi in attività o decisioni inerenti alla struttura di assegnazione, limitatamente alle
    pratiche a lui affidate.

2. Al fine di valutare la sussistenza di interessi dei soggetti privati in attività e decisioni inerenti
l’ufficio, bisogna tener conto dei seguenti parametri: settore di attività del soggetto privato; relazioni e
rapporti con soggetti esterni nello svolgimento delle pratiche di competenza; margine di autonomia e
discrezionalità del dipendente nell’ambito dei procedimenti affidati.
3. In fase di prima applicazione del presente Codice, le comunicazioni devono avvenire non oltre 30
giorni dall’approvazione del Codice stesso. Le predette comunicazioni devono essere aggiornate a cura
del dipendente ed i Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine Ingegneri della provincia di
Grosseto, qualora si verifichino modifiche significative rispetto ai dati comunicati in precedenza.
L’aggiornamento dei dati di cui al comma 1 deve essere comunque effettuato annualmente. Il
Responsabile per la prevenzione della corruzione verifica il corretto aggiornamento delle predette
comunicazioni, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina normativa vigente in materia di tutela
della privacy e trattamento dei dati personali.
4. Il dipendente ed i Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine Ingegneri della provincia di
Grosseto si astengono dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni
di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti,
di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non
patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei
superiori gerarchici.

ART. 7 – Obbligo di astensione

1. Il dipendente ed i Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine Ingegneri della provincia di
Grosseto si astengono dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere
interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi,
oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od
organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o
debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o
agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia
amministratore o gerente o dirigente.
Si astengono in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
2. Sull’astensione decide il Responsabile per la prevenzione della corruzione dandone in ogni caso
comunicazione scritta al dipendente, ai Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine Ingegneri della
provincia di Grosseto e di conseguenza al Presidente dell’ordine. Tali comunicazioni vengono
conservate agli atti dell’Ente.
3. Nel caso in cui il dipendente ed i Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine Ingegneri della
provincia di Grosseto abbiano motivo di ritenere di essere in condizione di conflitto di interessi (ai
sensi del presente articolo) comunica, le circostanze della sua astensione al Responsabile per la
prevenzione della corruzione.
Il Responsabile valuta se emerge la possibile causa di astensione dagli atti in suo possesso e dalle
motivazioni addotte dal dipendente e decide in ordine all’astensione stessa; in caso positivo lo solleva
dall’incarico e affida il medesimo ad altro collaboratore.

ART. 8 – Prevenzione della corruzione e tutela del dipendente che segnala illeciti

1. Il dipendente ed i Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine Ingegneri della provincia di
Grosseto rispettano le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell’amministrazione. In
particolare, il dipendente ed i Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine Ingegneri della provincia
di Grosseto rispettano le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione adottato
dagli organi competenti, presta la sua collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione
e, fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, segnala al Responsabile per la
prevenzione della corruzione eventuali situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la
pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sia
venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.
2. Coloro i quali intendono segnalare situazioni di illecito di cui sono venuti a conoscenza possono
utilizzare il modello di segnalazione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed allegato
parte integrante del presente Codice.
3. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e tutti coloro che ricevono o vengono a
conoscenza delle segnalazioni in questione e coloro che successivamente vengono coinvolti nel
processo di gestione delle segnalazioni stesse, hanno l’obbligo di garantire la riservatezza, non
divulgare direttamente o indirettamente l’identità del segnalante salve le comunicazioni che debbono
essere effettuate per legge o in base al P.T.P.C., nonché ai sensi del presente Codice di comportamento;
la violazione della riservatezza potrà comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari, salva l’eventuale
responsabilità civile e penale dell’agente.
4. Ai sensi dell’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o
diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico
dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria, alla Corte dei conti, all’Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al Responsabile per la prevenzione della corruzione condotte
illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato,
licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni
di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
5. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il
suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti
distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte,
sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile
per la difesa dell’incolpato.
6. L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i
provvedimenti di competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
7. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni.

ART. 9 – Trasparenza e tracciabilità

1. Il dipendente ed i Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine Ingegneri della provincia di Grosseto
assicurano l’adempimento agli obblighi di trasparenza previsti in capo all’Ente secondo le disposizioni
normative vigenti e il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità, prestando la massima
collaborazione nell’elaborazione, nel reperimento e nella trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.
2. Il dipendente ed i Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine Ingegneri della provincia di Grosseto
devono fornire la massima collaborazione al Responsabile della trasparenza, secondo quanto previsto
dal Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, provvedendo tempestivamente a quanto
richiesto dal medesimo.
3. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dal dipendente deve essere, in tutti i casi, garantita
attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

ART. 10 – Comportamento nei rapporti privati

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell’esercizio delle
loro funzioni, il dipendente ed i Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine Ingegneri della provincia di
Grosseto non sfruttano, né menzionano la posizione che ricoprono nell’Ente per ottenere utilità che non
spettino e non assumono nessun altro comportamento che possa nuocere all’immagine dell’Ente.

ART. 11 – Comportamento in servizio

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente ed i
Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine Ingegneri della provincia di Grosseto, salvo giustificato
motivo, non ritardano né adottano comportamenti tali da far ricadere su altri il compimento di attività o
l’adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Il dipendente ed i Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine Ingegneri della provincia di Grosseto
utilizzano i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni
previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
3. Il dipendente ed i Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine Ingegneri della provincia di Grosseto
utilizzano il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e
telefonici dell’ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall’ente anche attraverso l’adozione di appositi
disciplinari. Il dipendente ed i Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine Ingegneri della provincia di
Grosseto utilizzano i mezzi di trasporto dell’amministrazione eventualmente messi a loro disposizione soltanto per lo
svolgimento dei compiti d’ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d’ufficio.
4. Il dipendente ed i Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine Ingegneri della provincia di Grosseto
sono tenuti a partecipare alle attività formative organizzate dall’ente, al fine di migliorare la
funzionalità dei servizi.

ART. 12 – Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente ed i Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine Ingegneri della provincia di Grosseto in
rapporto con il pubblico si fanno riconoscere attraverso l’esposizione in modo visibile del badge od
altro supporto identificativo messo a disposizione dall’ente, salvo diverse disposizioni di servizio,
operano con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla
corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più
completa e accurata possibile. Qualora non siano competenti per posizione rivestita o per materia,
indirizzano l’interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il
dipendente ed i Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine Ingegneri della provincia di Grosseto, fatte
salve le norme sul segreto d’ufficio, forniscono le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al
comportamento proprio e di altri collaboratori dell’ufficio dei quali ha la responsabilità od il
coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente ed i
Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine Ingegneri della provincia di Grosseto rispettano, salvo
diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall’amministrazione, l’ordine
cronologico e non rifiutano prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente ed i
Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine Ingegneri della provincia di Grosseto rispettano gli
appuntamenti con i cittadini e rispondono senza ritardo ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il
dipendente ed i Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine Ingegneri della provincia di Grosseto si
astengono da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell’Ente.
3. Il dipendente ed i Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine Ingegneri della provincia di Grosseto
nell’attività di relazione con il pubblico curano il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati
dall’Ente, assicurando l’accoglienza proattiva degli utenti, interpretando i loro bisogni e le loro
esigenze in modo da facilitare il loro rapporto con l’Ente; Il dipendente ed i Componenti il Consiglio
Direttivo dell’Ordine Ingegneri della provincia di Grosseto operano al fine di assicurare la continuità del
servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle
modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
4. Il dipendente ed i Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine Ingegneri della provincia di Grosseto
non assumono impegni né anticipano l’esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all’ufficio, al
di fuori dei casi consentiti. Forniscono informazioni e notizie relative ad atti od operazioni
amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in
materia di accesso. Rilasciano copie ed estratti di atti o documenti secondo la propria competenza, con le
modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti dell’ente.
5. Il dipendente ed i Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine Ingegneri della provincia di Grosseto
osservano il segreto d’ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e,
qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal
segreto d’ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che
ostano all’accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla
richiesta, cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all’ufficio competente.

ART. 13 – Contratti ed altri atti negoziali

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell’ente, nonché
nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente ed i Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine
Ingegneri della provincia di Grosseto non ricorrono a mediazione di terzi, né corrispondono o
promettono ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione
o l’esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l’ente abbia deciso di
ricorrere all’attività di intermediazione professionale.
2. Il dipendente ed i Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine Ingegneri della provincia di Grosseto
non concludono, per conto dell’ente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o
assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità
nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile. Nel
caso in cui l’ente concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con
imprese con le quali gli stessi abbiano concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel
biennio precedente, questi si astengono dal partecipare all’adozione delle decisioni ed alle attività
relative all’esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti
dell’ufficio.
3. Il dipendente ed i Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine Ingegneri della provincia di Grosseto
che concludono accordi o negozi ovvero stipulano contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli
conclusi ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le
quali abbiano concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento
ed assicurazione, per conto dell’ente, ne informano per iscritto il Responsabile per la prevenzione della
corruzione.
4. Il dipendente ed i Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine Ingegneri della provincia di Grosseto
che ricevano, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte
l’amministrazione, rimostranze orali o scritte sull’operato dell’ufficio o su quello dei propri
collaboratori, ne informano immediatamente, di regola per iscritto, il Responsabile per la prevenzione
della corruzione.

ART. 14 – Vigilanza, monitoraggio e attività formative

1. Ai sensi dell’art. 54, comma 6, del D.Lgs. n.165 del 2001, vigilano sull’applicazione e sul rispetto
del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013 e dei codici
adottati da ciascuna amministrazione i dirigenti responsabili di ciascuna struttura. Per l’attività di
vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, l’Ente si avvale del Responsabile per la
prevenzione della corruzione.
2. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza del presente
codice di comportamento, il monitoraggio annuale sulla sua attuazione, ai sensi dell’articolo 54,
comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la
comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione dei risultati del monitoraggio.
3. Al personale dell’ente sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità e
prevenzione della corruzione, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei
contenuti del presente codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle
misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti. A tal fine il Responsabile per la prevenzione della
corruzione formula proposte di appositi percorsi formativi ed aggiornamenti annuali anche in raccordo
o all’interno delle attività di formazione programmate dall’ente.
4. L’esercizio del potere disciplinare si conforma alle previsioni contenute nel piano di prevenzione
della corruzione adottato dall’Ente ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 190/2012 e alle
previsioni di cui all’articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001.

ART. 15 – Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri
d’ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente
Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo
anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte
di responsabilità disciplinare accertata all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi
di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell’entità della sanzione disciplinare concretamente
applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e
all’entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell’amministrazione di
appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti
collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in
relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui ai seguenti articoli: 4, qualora concorrano
la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l’immediata correlazione di questi ultimi con
il compimento di un atto o di un’attività tipici dell’ufficio; 5, comma 6; 13, comma 2, primo periodo,
valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi
di recidiva negli illeciti di cui ai seguenti articoli: 4, comma 6; 6, comma 4, esclusi i conflitti
meramente potenziali. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle
sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.
3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge,
dai regolamenti e dai contratti collettivi.
4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici
dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.
5. Termini, procedure, garanzie e modalità di svolgimento del procedimento disciplinare sono stabiliti
dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
6. Oltre agli effetti di natura disciplinare, penale, civile, amministrativa e contabile, le violazioni al
presente codice rilevano anche in ordine alla misurazione e valutazione della performance.

ART. 16 – Disposizioni finali

1. Il Codice viene pubblicato sul sito internet dell’Ordine Ingegneri della provincia di Grosseto e viene,
altresì, trasmesso tramite e-mail a tutti i dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o
collaborazione a qualsiasi titolo, alle imprese fornitrici di servizi in favore dell’Ente.
2. Per i nuovi assunti e per i nuovi rapporti comunque denominati l’Ente procederà alla consegna
contestuale di una copia del Codice all’atto di sottoscrizione del contratto di lavoro o all’atto di
conferimento dell’incarico.


Ultimo aggiornamento: 2022/01/16